Art. 3 — Rinnovo delle elezioni del consiglio dell'ordine
Il consiglio nazionale, ove accolga un ricorso che investa la elezione di tutto il consiglio dell'ordine, provvede a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Ministro per la grazia e giustizia ed al Ministro per il tesoro. Il Ministro per la grazia e giustizia ed il Ministro per il tesoro provvedono a norma dell'articolo 11 della legge 29 maggio 1967, n. 402.
Testo vigente dal 23 dicembre 1967
