Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1953 al 22 dicembre 2008. 112 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il sussidio dello Stato e' corrisposto nella stessa misura di cui al precedente art. 1 tanto ai detentori di diritti a mutuo originari, quanto ai detentori di diritti a mutuo a titolo oneroso ed a tale fine non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11 e dell'art. 4 della legge 4 aprile 1935, n. 454. Per i diritti a mutuo a titolo oneroso il sussidio sara' determinato in rapporto al valore del cespite sinistrato, a norma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1935, n. 454, ed all'importo della spesa prevista dal nuovo progetto da presentarsi a norma dell'art. 2 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-28;4436~art3 · fonte del testo