Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1962 al 22 dicembre 2008. 122 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli interessati per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 della presente legge, debbono presentare, entro il termine del 30 giugno 1953, ai competenti uffici del Genio civile domanda corredata dal progetto esecutivo dei lavori e dalla documentazione possessoria dell'area edificabile. Il progetto, munito del visto di approvazione, sara' inviato dagli uffici del Genio civile al Ministero dei lavori pubblici. Il sussidio maggiorato per gli edifici distrutti, e' ridotto all'importo del progetto qualora questo risulti di ammontare inferiore al sussidio stesso. Per tutte quelle ditte che abbiano ottenuto o che otterranno la concessione del sussidio dello Stato ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1949, n. 531.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-28;4436~art2 · fonte del testo