Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 febbraio 1953 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il sussidio dello Stato e' corrisposto nella stessa misura di cui al precedente art. 1 tanto ai detentori di diritti a mutuo originari, quanto ai detentori di diritti a mutuo a titolo oneroso ed a tale fine non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11 e dell'art. 4 della legge 4 aprile 1935, n. 454. Per i diritti a mutuo a titolo oneroso il sussidio sara' determinato in rapporto al valore del cespite sinistrato, a norma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1935, n. 454, ed all'importo della spesa prevista dal nuovo progetto da presentarsi a norma dell'art. 2 della presente legge.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-12-28;4436~art3 · fonte del testo