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Per i sussidi dello Stato, derivanti da fabbricati danneggiati da utilizzarsi in lavori di nuova costruzione, sono abrogate le disposizioni previste dall'art. 11 del regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457 e dell'art. 2 del regio decreto-legge 17 marzo 1938, n. 578.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-28;4436~art4 · fonte del testo