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Per i lavori di riparazione o di ricostruzione o di nuova costruzione dei fabbricati urbani, rustici o industriali, danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920 incluso di cui all'art. 7 della legge 4 aprile 1935, n. 454, per i quali il contributo sotto qualsiasi forma, riconosciuto dal Ministero delle finanze o dal Ministero del tesoro non sia stato ancora riscosso in tutto o in parte, il Ministero dei lavori pubblici provvedera' in sostituzione del contributo anzidetto, alla concessione del sussidio a norma della legge 4 aprile 1935, n. 454, del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, della legge 29 luglio 1949, n. 531 e della presente legge. Sull'ammontare del sussidio determinato a norma della legge 4 aprile 1935, n. 454, saranno trattenute e versate alla gestione del soppresso Istituto Vittorio Emanuele III, per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, le somme eventualmente dovute a tale gestione dal beneficiario del sussidio. Sullo stesso ammontare dovra' essere trattenuto anche l'importo delle obbligazioni danneggiati terremoto eventualmente rilasciato al beneficiario del sussidio. Agli oneri dipendenti dall'applicazione del presente articolo si fara' fronte con le autorizzazioni di spesa previste dall'art. 6 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e dall'art. 6 della legge 29 luglio 1949, n. 531.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1953 al 22 dicembre 2008
