Per i titoli di credito denunciati nel termine stabilito dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge, i blocchi disposti in attuazione di ordinanze alleate, convalidati dal decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 58, hanno efficacia sospensiva della prescrizione.

Testo vigente dal 19 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;706~art6 · fonte del testo