[1]La procedura di sblocco di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 58, e' regolata dalle norme seguenti:

[2]I titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza e i possessori di titoli di credito soggetti al blocco in attuazione di ordinanze, proclami e disposizioni dello Autorita' militari alleate, convalidati, ad ogni effetto, dal predetto decreto legislativo luogotenenziale, hanno obbligo di denunziare alla Direzione generale del tesoro, o direttamente o tramite le competenti Intendenze di finanza, i titoli di cui chiedono lo sblocco entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, anche nel caso che abbiano fatto una precedente richiesta alle Autorita' alleate o nazionali.

Testo vigente dal 26 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-11;911~art1 · fonte del testo