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Coloro i quali abbiano presentato regolarmente domanda per la concessione dei soli contributi straordinari previsti nell'art. 2, lettera b) della legge 29 luglio 1949, n. 481, e intendano invece beneficiare dei mutui di cui all'art. 4 della legge stessa, devono farne domanda nei modi ivi prescritti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 30 giugno 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-06-28;677~art2 · fonte del testo