((Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono applicabili al personale gia' dipendente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, la nomina nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici di Amministrazioni dello Stato diverse dal predetto Ministero, comprese quelle con ordinamento autonomo. Per il personale che abbia chiesto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana o di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora ottenuto decisione sulla domanda, la cessazione dal servizio da richiedersi nel termine di cui all'art. 7, ove ne sia fatta espressa richiesta, sara' disposta soltanto ad avvenuta nomina in ruolo, con la decorrenza stabilita dall'ultimo comma del predetto art. 7. Ugualmente sara' provveduto per il personale a contratto speciale a tempo indeterminato, che ai sensi del successivo art. 15, dovesse presentare domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici posteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per il personale sanitario di cui al successivo art. 18, quinto comma, lettera a). Nel caso di rifiuto del collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, al personale interessato e' concesso, ove occorra, un nuovo termine di un mese, decorrente dalla data della comunicazione scritta del rifiuto stesso, per presentare domanda di cessazione dal servizio. Nei confronti di quest'ultimo personale, le competenze spettanti per la cessazione dal servizio saranno liquidate in ogni caso sulla base del trattamento economico di attivita' vigente e nelle misure spettanti alla data stabilita nel precedente art. 7)).

Testo vigente dal 30 luglio 1954

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1954

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1953 al 30 luglio 1954. 77 parole tolte, 227 parole aggiunte in 4 capoversi.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7tolto: , 8 e 9 sono applicabili anche aggiunto: e 8 sono applicabili al personale gia' dipendente dal aggiunto: soppresso Ministero dell'Africa italiana il quale, aggiunto: alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376tolto: :

tolto: a) abbia ottenuto il collocamento nei ruoliaggiunto: , la nomina nei ruoli speciali transitori o nei tolto: ruoli organici corrispondenti di altre aggiunto: corrispondenti ruoli organici di Amministrazioni dello Stato aggiunto: diverse dal predetto Ministero, comprese quelle con ordinamento autonomotolto: ;

tolto: b) successivamente all'entrata in vigore della presente legge abbia avuto rifiutatoaggiunto: . Per il personale che abbia chiesto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organicitolto: ;

tolto: c) abbia chiesto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori, e aggiunto: del soppresso Ministero dell'Africa italiana o di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora ottenuto decisione sulla domandatolto: . Nei casi di cui alle lettere a) e c) la domanda prevista dall'art. 7 dovra' essere presentata nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo stessoaggiunto: , la cessazione dal servizio da richiedersi nel termine di cui all'art. 7, ove ne sia fatta espressa richiesta, sara' disposta soltanto ad avvenuta nomina in ruolo, con la decorrenza stabilita dall'ultimo comma del predetto art. 7. Ugualmente sara' provveduto per il personale a contratto speciale a tempo indeterminato, che ai sensi del successivo art. 15, dovesse presentare domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici posteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per il personale sanitario di cui al successivo art. 18, quinto comma, lettera a). Nel caso di tolto: cui alla lettera b) la domanda dovra' essere proposta entro tre mesi dalla aggiunto: rifiuto del collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, al personale interessato e' concesso, ove occorra, un nuovo termine di un mese, decorrente dalla data della comunicazione scritta del rifiuto tolto: d'inquadramento aggiunto: stesso, per presentare domanda di cessazione dal servizio. Nei confronti di quest'ultimo personale, le competenze spettanti per la cessazione dal servizio saranno liquidate in ogni caso sulla base del trattamento economico di attivita' vigente e nelle misure spettanti alla data stabilita nel precedente art. 7.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-04-29;430~art10 · fonte del testo