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L'assegno personale previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge giugno 1951, n. 376, e determinato, sia nel caso di collocamento nei ruoli speciali transitori che di nomina nei corrispondenti ruoli organici, sulla base del trattamento economico a titolo di stipendio, indennita' di funzione ed assegno perequativo e tredicesima mensilita' spettante al personale a contratto tipo dell'Amministrazione dell'Africa italiana alla data dell'entrata in vigore della citata legge. Il suddetto assegno e' equiparato, per la parte riguardante lo stipendio, a quelli previsti dall'art. 4, comma quinto e sesto, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e produce gli stessi effetti.

Testo in vigore dal 15 luglio 1954 al 28 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1954-07-09;431~art17 · fonte del testo