E' in facolta' dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche consentire, nei limiti della propria competenza, che opere finanziate ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, siano eseguite in base ad apposite convenzioni, a cura delle Amministrazioni provinciali o di altri Enti pubblici, che possiedano una adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa, purche' i Comuni interessati ne facciano espressa domanda.

Testo vigente dal 9 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-15;184~art11 · fonte del testo