E' in facolta' dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche consentire, nei limiti della propria competenza, che opere finanziate ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, siano eseguite in base ad apposite convenzioni, a cura delle Amministrazioni provinciali o di altri Enti pubblici, che possiedano una adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa, purche' i Comuni interessati ne facciano espressa domanda.
Testo vigente dal 9 aprile 1953
