Gli enti i quali intendano eseguire opere di loro competenza a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589, debbono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici entro il mese di dicembre di ciascun anno. Le domande sono presentate all'Ufficio del genio civile competente per territorio, il quale ne forma una graduatoria dando la preferenza alle piu' urgenti necessita' dei Comuni minori e trasmette gli atti al Ministero per il tramite e con le eventuali osservazioni dei Provveditorati alle opere pubbliche in modo che vi giungano entro l'aprile successivo. Entro il luglio di ogni anno, in relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso, il Ministero dei lavori pubblici compila il programma esecutivo. Le opere comprese nei programmi formati a norma del presente articolo saranno eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi da parte dell'organo tecnico competente e la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici. L'art. 15 e il primo comma dell'art. 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono abrogati.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1965, n. 893

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La L. 13 luglio 1965, n. 893 ha disposto (con l'articolo unico commi 1 e 2) che "A modifica di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere - per conto e nell'interesse dei Comuni della Regione siciliana i quali intendano ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne di distribuzione - a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi citate. L'Ente acquedotti siciliani, in base ad apposite convenzioni con i Comuni, puo' sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui."

Testo vigente dal 14 agosto 1965

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1953 al 14 agosto 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 1965, n. 893

    La L. 13 luglio 1965, n. 893 ha disposto (con l'articolo unico commi 1 e 2) che "A modifica di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere - per conto e nell'interesse dei Comuni della Regione siciliana i quali intendano ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne di distribuzione - a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi citate. L'Ente acquedotti siciliani, in base ad apposite convenzioni con i Comuni, puo' sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-02-15;184~art1 · fonte del testo