L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese provvede, in virtu' delle leggi 23 settembre 1920, n. 1365, e 16 gennaio 1939, n. 74, a tutti gli adempimenti fissati nella legge 3 agosto 1949, n. 589, per conto e nell'interesse dei Comuni serviti dall'acquedotto pugliese e dagli acquedotti lucani, questi ultimi gestiti per effetto della legge 23 maggio 1942, n. 664. Il predetto Ente, in base ad apposite convenzioni con i Comuni di cui sopra, puo' sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui.

Testo vigente dal 9 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-15;184~art12 · fonte del testo