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Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' e' elevato da lire 10.300 milioni a lire 11.000 milioni. 2 3 4 5 6 7 8 9 Il limite di spesa di lire 4.900 milioni, previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 aprile 1965, n. 351, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 6.050 milioni. 1 Il limite di spesa di lire 2.330 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 2.730 milioni. 236 La maggiore spesa prevista dal primo comma del presente articolo sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968; quella di cui al secondo comma nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, in ragione di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968; e la spesa prevista dal terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968.

Gli interventi su questo articolo(9)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 luglio 1971, n.582

1

La L. 19 luglio 1971, n.582 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di spesa di lire 6.050 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, numero 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 7.050 milioni."

L. 5 maggio 1977, n. 209

2

La L. 5 maggio 1977, n. 209 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' e' elevato da lire 11.000 milioni a lire 15.000 milioni"; ha altresi' disposto (con l'art. 1, comma 3) che " Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato, a lire, 3.230 milioni."

L. 8 agosto 1977, n. 639

3

La L. 8 agosto 1977, n. 639 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' nei comuni di cui al precedente articolo 1, gia' elevato a lire 15.000 milioni con l'articolo 1 della legge 5 maggio 1977, n. 209, e' ulteriormente elevato a lire 18.000 milioni";ha altresi' disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, gia' elevato a lire 3.230 milioni con l'articolo 1 della legge 5 maggio 1977, n. 209, e' ulteriormente elevate a lire 4.230 milioni."

L. 3 gennaio 1978, n. 2

4

La L. 3 gennaio 1978, n. 2 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' nei comuni di cui al precedente articolo I, gia' elevato a lire 18.000 milioni con l'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, e' ulteriormente elevato a lire 38.000 milioni."

L. 19 gennaio 1979, n. 17

5

La L. 19 gennaio 1979, n. 17 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che " Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate dagli eventi, alluvionali di cui alla presente legge nei comuni compresi nell'allegata tabella A, gia' elevato a lire 38.000 milioni con l'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, e' ulteriormente elevato a lire 48.000 milioni."

L. 3 aprile 1980, n. 115

6

La L. 3 aprile 1980, n. 115 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che " Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, gia' elevato a lire 48.000 milioni con l'articolo 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, e' ulteriormente elevato a lire 48.500 milioni"; ha altresi' disposto (con l'art. 10, comma 3) che" Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, gia' elevato a lire 4.230 milioni con l'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, e' ulteriormente elevato a lire 4.730 milioni."

L. 11 dicembre 1980, n. 826

7

La L. 11 dicembre 1980, n. 826 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato a lire 48.500 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e' ulteriormente elevato a lire 54.500 milioni."

L. 27 dicembre 1983, n. 730

8

La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 35, comma 2) che " Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiato da pubbliche calamita', gia' elevato a lire 54.500 milioni con l'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, e' ulteriormente elevato a lire 104.500 milioni."

L. 22 dicembre 1984, n. 887

9

La L. 22 dicembre 1984, n. 887 ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato con l'articolo 35, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a lire 104.500 milioni, e' ulteriormente elevato a lire 131.500 milioni."

Testo in vigore dal 1 gennaio 1985 al 28 febbraio 1986

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12 versioni dal 1968

1968oggi
  1. 27 luglio 1996 — oggiin vigoreper 30 anni
  2. 28 febbraio 1986 — 27 luglio 1996per 10 anni
  3. 1 gennaio 1985 — 28 febbraio 1986per un anno
  4. 29 dicembre 1983 — 1 gennaio 1985per un anno
  5. 13 dicembre 1980 — 29 dicembre 1983per 3 anni
  6. 6 aprile 1980 — 13 dicembre 1980per 8 mesi
  7. 11 febbraio 1979 — 6 aprile 1980per un anno
  8. 29 gennaio 1978 — 11 febbraio 1979per un anno
  9. 16 settembre 1977 — 29 gennaio 1978per 5 mesi
  10. 5 giugno 1977 — 16 settembre 1977per 3 mesi
  11. 27 agosto 1971 — 5 giugno 1977per 6 anni
  12. 7 marzo 1968 — 27 agosto 1971testo originarioper 3 anni

urn:nir:stato:legge:1968-02-22;115~art1 · fonte su Normattiva