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Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' e' elevato da lire 10.300 milioni a lire 11.000 milioni. 2 Il limite di spesa di lire 4.900 milioni, previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 aprile 1965, n. 351, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 6.050 milioni. 1 Il limite di spesa di lire 2.330 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 2.730 milioni. 2 La maggiore spesa prevista dal primo comma del presente articolo sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968; quella di cui al secondo comma nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, in ragione di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968; e la spesa prevista dal terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 luglio 1971, n.582

1

La L. 19 luglio 1971, n.582 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di spesa di lire 6.050 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, numero 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 7.050 milioni."

L. 5 maggio 1977, n. 209

2

La L. 5 maggio 1977, n. 209 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' e' elevato da lire 11.000 milioni a lire 15.000 milioni"; ha altresi' disposto (con l'art. 1, comma 3) che " Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato, a lire, 3.230 milioni."

Testo in vigore dal 5 giugno 1977 al 16 settembre 1977

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1968oggi
  1. 27 luglio 1996 — oggiin vigoreper 30 anni
  2. 28 febbraio 1986 — 27 luglio 1996per 10 anni
  3. 1 gennaio 1985 — 28 febbraio 1986per un anno
  4. 29 dicembre 1983 — 1 gennaio 1985per un anno
  5. 13 dicembre 1980 — 29 dicembre 1983per 3 anni
  6. 6 aprile 1980 — 13 dicembre 1980per 8 mesi
  7. 11 febbraio 1979 — 6 aprile 1980per un anno
  8. 29 gennaio 1978 — 11 febbraio 1979per un anno
  9. 16 settembre 1977 — 29 gennaio 1978per 5 mesi
  10. 5 giugno 1977 — 16 settembre 1977per 3 mesi
  11. 27 agosto 1971 — 5 giugno 1977per 6 anni
  12. 7 marzo 1968 — 27 agosto 1971testo originarioper 3 anni

urn:nir:stato:legge:1968-02-22;115~art1 · fonte su Normattiva