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Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' e' elevato da lire 10.300 milioni a lire 11.000 milioni. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il limite di spesa di lire 4.900 milioni, previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 aprile 1965, n. 351, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 6.050 milioni. 1 Il limite di spesa di lire 2.330 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 2.730 milioni. 236 La maggiore spesa prevista dal primo comma del presente articolo sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968; quella di cui al secondo comma nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, in ragione di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968; e la spesa prevista dal terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968.

Gli interventi su questo articolo(10)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 luglio 1971, n.582

1

La L. 19 luglio 1971, n.582 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di spesa di lire 6.050 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, numero 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 7.050 milioni."

L. 5 maggio 1977, n. 209

2

La L. 5 maggio 1977, n. 209 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' e' elevato da lire 11.000 milioni a lire 15.000 milioni"; ha altresi' disposto (con l'art. 1, comma 3) che " Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato, a lire, 3.230 milioni."

L. 8 agosto 1977, n. 639

3

La L. 8 agosto 1977, n. 639 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' nei comuni di cui al precedente articolo 1, gia' elevato a lire 15.000 milioni con l'articolo 1 della legge 5 maggio 1977, n. 209, e' ulteriormente elevato a lire 18.000 milioni";ha altresi' disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, gia' elevato a lire 3.230 milioni con l'articolo 1 della legge 5 maggio 1977, n. 209, e' ulteriormente elevate a lire 4.230 milioni."

L. 3 gennaio 1978, n. 2

4

La L. 3 gennaio 1978, n. 2 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' nei comuni di cui al precedente articolo I, gia' elevato a lire 18.000 milioni con l'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, e' ulteriormente elevato a lire 38.000 milioni."

L. 19 gennaio 1979, n. 17

5

La L. 19 gennaio 1979, n. 17 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che " Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate dagli eventi, alluvionali di cui alla presente legge nei comuni compresi nell'allegata tabella A, gia' elevato a lire 38.000 milioni con l'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, e' ulteriormente elevato a lire 48.000 milioni."

L. 3 aprile 1980, n. 115

6

La L. 3 aprile 1980, n. 115 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che " Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, gia' elevato a lire 48.000 milioni con l'articolo 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, e' ulteriormente elevato a lire 48.500 milioni"; ha altresi' disposto (con l'art. 10, comma 3) che" Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, gia' elevato a lire 4.230 milioni con l'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, e' ulteriormente elevato a lire 4.730 milioni."

L. 11 dicembre 1980, n. 826

7

La L. 11 dicembre 1980, n. 826 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato a lire 48.500 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e' ulteriormente elevato a lire 54.500 milioni."

L. 27 dicembre 1983, n. 730

8

La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 35, comma 2) che " Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiato da pubbliche calamita', gia' elevato a lire 54.500 milioni con l'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, e' ulteriormente elevato a lire 104.500 milioni."

L. 22 dicembre 1984, n. 887

9

La L. 22 dicembre 1984, n. 887 ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato con l'articolo 35, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a lire 104.500 milioni, e' ulteriormente elevato a lire 131.500 milioni."

L. 28 febbraio 1986, n. 41

10

La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 16, comma 12) che "Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato a lire 131,5 miliardi con l'articolo 11, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' ulteriormente elevato a lire 158,5 miliardi."

Testo in vigore dal 28 febbraio 1986 al 27 luglio 1996

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12 versioni dal 1968

1968oggi
  1. 27 luglio 1996 — oggiin vigoreper 30 anni
  2. 28 febbraio 1986 — 27 luglio 1996per 10 anni
  3. 1 gennaio 1985 — 28 febbraio 1986per un anno
  4. 29 dicembre 1983 — 1 gennaio 1985per un anno
  5. 13 dicembre 1980 — 29 dicembre 1983per 3 anni
  6. 6 aprile 1980 — 13 dicembre 1980per 8 mesi
  7. 11 febbraio 1979 — 6 aprile 1980per un anno
  8. 29 gennaio 1978 — 11 febbraio 1979per un anno
  9. 16 settembre 1977 — 29 gennaio 1978per 5 mesi
  10. 5 giugno 1977 — 16 settembre 1977per 3 mesi
  11. 27 agosto 1971 — 5 giugno 1977per 6 anni
  12. 7 marzo 1968 — 27 agosto 1971testo originarioper 3 anni

urn:nir:stato:legge:1968-02-22;115~art1 · fonte su Normattiva