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Le permute menzionate nell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere effettuate anche con terreni compresi in comuni confinanti con il territorio nel quale l'Ente permutante provvede all'applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230 o della legge 21 ottobre 1950, n. 841, purche' i terreni oggetto della permuta siti fuori del comprensorio appartengano al proprietario espropriando sia dal 1 dicembre 1951. In conseguenza l'Ente puo' destinare fondi del proprio bilancio alla trasformazione dei terreni risultanti da tali permute.
Testo in vigore dal 24 aprile 1952 al 28 dicembre 1952
