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Le permute menzionate nell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere effettuate anche con terreni compresi in comuni confinanti con il territorio nel quale l'Ente permutante provvede all'applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230 o della legge 21 ottobre 1950, n. 841, purche' i terreni oggetto della permuta siti fuori del comprensorio appartengano al proprietario espropriando sia dal 1 dicembre 1951. In conseguenza l'Ente puo' destinare fondi del proprio bilancio alla trasformazione dei terreni risultanti da tali permute. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 dicembre 1952, n. 2377
1La L. 20 dicembre 1952, n. 2377 ha disposto (con l'art. 5) che "A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 2 aprile 1952, n. 339, le permute ivi previste possono essere effettuate con i proprietari espropriandi nei comuni di Contarina, Donada, Loreo, Porto Tolle, Rosolina in provincia di Rovigo e nel comune di Cavarzere in provincia di Venezia, anche se i terreni oggetti della permuta, siti fuori del comprensorio di riforma, siano pervenuti in proprieta' ai predetti dopo il 1 dicembre 1951 e non oltre il 30 giugno 1952".
Testo in vigore dal 28 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008
