Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dei dd.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3270 (Trasferimento all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sez. speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pellicano Pierdomenico fu Francesco Maria, nei comuni di Gioiosa Ionica e Marina di Gioiosa Ionica - Reggio Calabria - ) e n. 3271 (…
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 134 cost. · Art. 4 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini
sospende la decisione della causa e manda alla Cancelleria di richiedere agli uffici giudiziari competenti le relative informazioni circa l'esito del giudizio d'appello di cui in motivazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986. Il Presidente: LA PERGOLA Il redattore: CASAVOLA Depositata in cancelleria il 31 d…
Art. 134 cost. · Art. 4 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini · Art. 2 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Locri. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1958. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI…
Art. 76 cost. · Art. 4 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini · Art. 6 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, 60/57 A, 62/57 A, 63/57 A, 64/57 A, 65/57 A, 66/57 A, 67/57 C, 68/57 A, 71/57 A, 72/57 A).
Art. 44 cost. · Art. 4 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini
Se ne mostrano 17 su 45, dalle più recenti.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 5 ottobre 1952 al 1 gennaio 2002. 234 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Ai fini della presente legge l'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e' sostituito dal seguente: "Nei territori considerati dalla presente legge la proprieta' terriera privata, nella sua consistenza al 15 novembre 1949, e' soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprieta' al 1 gennaio 1943 e al reddito medio dominicale per ettaro, risultante quest'ultimo quale quoziente della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie, esclusi, sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della superficie, i terreni classificati in catasto come boschi e incolti produttivi. La quota da espropriare ad ogni proprietario, sia esso persona fisica o societa', sulla proprieta' a lui appartenente a qualsiasi titolo, anche se in comunione o pro indiviso, e' determinata dalla tabella allegata alla presente legge. Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai beni costituiti in enfiteusi. I terreni trasferiti a causa di morte dal 15 novembre 1949 fino alla entrata in vigore della presente legge ai discendenti in linea retta sono inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti. Resta impregiudicato il diritto degli enti di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Gli enti possono essere autorizzati dal Ministero della agricoltura e delle foreste a permutare i terreni, dei quali siano divenuti comunque proprietari, con terreni ritenuti piu' idonei alla formazione della proprieta' contadina".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841~art4 · fonte del testo