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Le impugnazioni previste dall'articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sono proposte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo. I ricorsi proposti dagli interessati avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale sono accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali. Le deliberazioni della Commissione centrale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale, nonche' in materia disciplinare o di eleggibilita', sono impugnabili, anche per il merito, davanti al tribunale di Roma dall'interessato o dal procuratore della Repubblica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. Il tribunale provvede in camera di Consiglio con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato. Il Collegio presso il tribunale e presso la Corte d'appello di Roma e' integrato da due geologi. All'inizio dell'anno giudiziario il Consiglio superiore della magistratura, o, per sua delega, il presidente della Corte d'appello di Roma, nomina per ciascun grado due componenti effettivi e due supplenti, su designazione, in numero doppio, del Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi. L'appello dalla sentenza del tribunale e' deciso con l'osservanza delle medesime forme.

Testo in vigore dal 13 agosto 1966 al 8 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1966-07-25;616~art16 · fonte su Normattiva