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Il Ministro per il tesoro, sentito il C.I.R. - E.R.P. determina entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote ed autorizza le spese in relazione alle quali ciascuna Amministrazione statale potra' effettuare gli acquisti di cui al precedente art. 3, dandone comunicazione alle Camere.

Testo in vigore dal 20 ottobre 1949 al 23 luglio 1955

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urn:nir:stato:legge:1949-08-21;730~art4 · fonte del testo