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Per le trasgressioni ai divieti di cui al terzo comma dell'articolo 9, effettuate durante il periodo di grave pericolosita', si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a L. 20.000 e non superiore a L. 200.000. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, e relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi previste nei regolamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono elevate nel minimo a L. 20.000 e nel massimo a L. 200.000. Tutte le somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della presente legge e della legge 9 ottobre 1967, n. 950, verranno imputate su apposito capitolo da istituire nel bilancio di ciascuna regione. I pagamenti delle predette somme anziche' all'ufficio del registro saranno effettuati alla regione, anche a mezzo di conto corrente postale. Nel caso di mancato pagamento l'esecuzione forzata sui beni dell'obbligato sara' promossa dalla regione che e' tenuta ad intervenire con propri legali nei giudizi derivanti dalla applicazione delle sanzioni amministrative suddette. Per il resto si osservano le procedure previste dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950.

Testo in vigore dal 14 marzo 1975 al 9 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1975-03-01;47~art11 · fonte su Normattiva