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Per le trasgressioni ai divieti di cui al terzo comma dell'articolo 9, effettuate durante il periodo di grave pericolosita', si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a L. 20.000 e non superiore a L. 200.000. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, e relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi previste nei regolamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono elevate nel minimo a L. 20.000 e nel massimo a L. 200.000. Tutte le somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della presente legge e della legge 9 ottobre 1967, n. 950, verranno imputate su apposito capitolo da istituire nel bilancio di ciascuna regione. I pagamenti delle predette somme anziche' all'ufficio del registro saranno effettuati alla regione, anche a mezzo di conto corrente postale. Nel caso di mancato pagamento l'esecuzione forzata sui beni dell'obbligato sara' promossa dalla regione che e' tenuta ad intervenire con propri legali nei giudizi derivanti dalla applicazione delle sanzioni amministrative suddette. Per il resto si osservano le procedure previste dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 agosto 1984, n. 424

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La L. 4 agosto 1984, n. 424 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono altresi' quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1 marzo 1975, n. 47."

Testo in vigore dal 9 agosto 1984 al 1 dicembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-03-01;47~art11 · fonte su Normattiva