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L'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 8 viene effettuata, per ciascun grado, sulla base dell'anzianita' di grado posseduta, determinata dalla data di promozione. In caso di pari anzianita' assoluta, l'ordine di precedenza e' determinato dall'eta'. A parita' di eta' si raffrontano le anzianita' assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parita' di anzianita'. Qualora si riscontri parita' anche nell'anzianita' assoluta di nomina ad ufficiale e' considerato piu' anziano colui che ha maggiore servizio nel Corpo, comunque prestato.

Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;408~art10 · fonte su Normattiva