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Il comma nono dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, va cosi' interpretato: "Il sovracanone deve essere versato annualmente, per ciascuna concessione, contemporaneamente al pagamento dell'annualita' del canone demaniale ad essa relativa e nel caso di concessioni esenti o esentate dal canone demaniale dalla data in cui questo sarebbe dovuto. Qualora l'impianto entri in funzione in tutto o in parte prima che cominci a decorrere il canone demaniale, il sovracanone corrispondente alla utilizzazione attuata e' dovuto alla data di entrata in funzione, anche parziale, dell'impianto stesso. Per le concessioni anteriori al 14 gennaio 1954 per le quali era gia' dovuto a tale data il canone demaniale, deve essere versato il rateo corrispondente al periodo dal 14 gennaio 1954 alla data di decorrenza della prima annualita' immediatamente successiva".
Testo in vigore dal 6 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008
