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Il titolo di abilitazione all'insegnamento di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, numero 542, ottenuto con votazione non inferiore a 7 decimi, si intende compreso, anche se non congiunto a laurea, tra i titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini dell'assunzione nei ruoli ordinari dei professori di istituti di istruzione secondaria prevista dallo stesso articolo; per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali, di cui al quarto comma del medesimo articolo 11, e' richiesta l'abilitazione comunque conseguita anche se non congiunta a laurea.
Testo in vigore dal 9 marzo 1965 al 22 dicembre 2008
