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Agli effetti delle condizioni prescritte dagli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il servizio prestato nelle scuole di istruzione artistica si intende prestato in istituti di istruzione secondaria. Agli stessi effetti delle condizioni richiamate dal precedente comma, il servizio prestato in qualita' di capo di istituto incaricato e' valutato come servizio di insegnante. In riferimento al secondo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per coloro che siano stati collocati in congedo straordinario o in aspettativa per l'esercizio di pubbliche funzioni politiche o amministrative, e' valida la qualifica dell'ultimo anno effettivo d'insegnamento precedente a tale loro collocazione.

Testo in vigore dal 9 marzo 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-02-16;98~art2 · fonte del testo