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All'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e' aggiunto il seguente comma: "Le insegnanti tecnico-pratiche, in possesso di dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Consiglio superiore, precedentemente escluse dal concorsi a cattedre ai sensi del regio decreto 28 novembre 1933, n. 1554, saranno collocate in ruolo con precedenza assoluta, in relazione ai posti non assegnati da conferire ai sensi del precedente comma".
Testo in vigore dal 9 marzo 1965 al 22 dicembre 2008
