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Quando nei contratti di mezzadria le scorte vive sono state conferite dal concedente e consegnate al mezzadro a stima in base ai prezzi di mercato, in caso di scioglimento del contratto il mezzadro ha diritto a percepire dal concedente la meta' della differenza tra il valore delle scorte al momento della consegna, calcolato in base ai prezzi allora correnti, ed il valore delle stesse calcolato in base ai prezzi correnti all'atto della riconsegna.
Testo in vigore dal 14 giugno 1956 al 16 dicembre 2010
