Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 marzo 1962 al 8 luglio 1966. Leggi il testo vigente →
A favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire, ampliare ed adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonche' autostelli, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali e balneari puo' essere concesso un contributo del 3 per cento nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati fino alla meta' della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare. La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare non puo' essere riconosciuta in misura superiore alla meta' dell'effettivo costo della costruzione. A favore di coloro che intendano provvedere all'arredamento ed ammodernamento degli esercizi di cui al primo comma, puo' essere concesso un eguale contributo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre lino al quarto della spesa riconosciuta, quando trattasi di arredamento, e fino alla meta' della spesa medesima, quando trattasi di opere di ammodernamento. La durata dei mutui non puo' superare i venticinque anni per le spese relative alle opere murarie ed impianti fissi ed all'acquisto del suolo o dell'immobile da adattare ed i dieci anni per le spese riguardanti l'arredamento e l'ammodernamento.
Testo in vigore dal 7 marzo 1962 al 8 luglio 1966
