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Gli immobili finanziati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge o comunque assoggettati a vincolo di destinazione alberghiera in virtu' di precedenti leggi, restano vincolati per tutta la durata del mutuo. Il vincolo e' reso pubblico mediante trascrizione presso il competente ufficio dei registri immobiliari a carico dei beneficiari, previa osservanza di quanto prescrive l'articolo 16, primo comma, del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452. Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo puo' tuttavia autorizzare, con proprio decreto, anche prima della scadenza del mutuo, il mutamento della destinazione quando sia dimostrata l'impossibilita' o la non convenienza della destinazione stessa; il mutamento della destinazione e' subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo ed alla restituzione dei contributi percepiti. Le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano nel caso dei contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, quando essi si riferiscano ad opere di ammodernamento ed arredamento degli esercizi ricettivi.
Testo in vigore dal 7 marzo 1962 al 8 luglio 1966
