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Il contributo di cui all'articolo precedente puo' essere concesso anche per le opere che siano state iniziate prima della data di entrata in vigore della presente legge a condizione che, per le opere stesse, sia stata presentata regolare domanda, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 691, e relative convenzioni e che, per tali opere, il richiedente non abbia gia' beneficiato ne' intenda piu' beneficiare delle provvidenze previste dalla citata legge o da altri provvedimenti dello Stato o delle Regioni, compresi i mutui di favore accordati con anticipazioni dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Testo in vigore dal 7 marzo 1962 al 8 luglio 1966

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urn:nir:stato:legge:1962-02-15;68~art2 · fonte del testo