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Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente deve essere espresso entro trenta giorni della data di presentazione della istanza di concessione e, in caso di accoglimento, deve contenere la indicazione della durata della concessione, della superficie concessa e degli elementi eventualmente occorrenti per la sua identificazione, della data e delle modalita' della presa di possesso del terreno, nonche' del termine entro il quale dovra' essere iniziata la coltivazione. Ai fini dell'esame dell'istanza, lo stato del fondo deve essere accertato in rapporto al momento della presentazione di essa. Il decreto del prefetto deve essere emanato entro dieci giorni dalla deliberazione della Commissione. Esso, in caso di accoglimento dell'istanza, demanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura la formulazione del disciplinare della concessione, e alle Commissioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, e dall'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, la determinazione dell'indennita' da corrispondere all'avente diritto, nonche' del rimborso eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89. La presa di possesso dei terreni si effettua a mezzo di ufficiale giudiziario, che redige apposito verbale. L'ufficiale giudiziario notifica alle parti, due giorni prima della data stabilita, il giorno e l'ora fissati per la presa di possesso.
Testo in vigore dal 9 maggio 1950 al 22 dicembre 2008
