Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Art. 15 — (Adeguamento periodico delle pensioni). 1. Agli importi delle pensioni dovute dal Fondo per la previdenza del personale di volo si applicano gli aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
Testo vigente dal 27 novembre 1988
