Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Art. 15 — (Adeguamento periodico delle pensioni). 1. Agli importi delle pensioni dovute dal Fondo per la previdenza del personale di volo si applicano gli aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1973 al 27 novembre 1988. Leggi il testo vigente →

La misura delle pensioni a carico del Fondo per la previdenza del personale di volo sara' variata, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge 13 luglio 1965, n. 859, quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, avra' subito una variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 5 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1971. Il decreto dovra' indicare altresi' i mezzi con i quali far fronte all'onere derivante da aumenti, in relazione al sistema tecnico finanziario in base al quale e' regolato il Fondo. Analogamente si procedera', ogni qualvolta lo stesso indice medio avra' subito altra variazione, in diminuzione o in aumento, pari o superiore al 5 per cento rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione. La variazione di cui ai precedenti commi avra' decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima. Ogni qualvolta dovra' procedersi alla variazione della misura delle pensioni ai sensi del presente articolo, la variazione stessa sara' limitata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data dell'ultima variazione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui si e' determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare in cui e' compresa la decorrenza della pensione ovvero dell'anno precedente rispettivamente, se la suddetta decorrenza sia posteriore o anteriore al 30 giugno. L'applicazione del presente articolo avra' decorrenza. posteriore al 31 dicembre 1972. L'articolo 35 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' abrogato.

Testo in vigore dal 18 agosto 1973 al 27 novembre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-07-30;484~art15 · fonte del testo