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A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1958, n. 472, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e per i sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, sono utili ai fini di pensione, con la limitazione indicata in detto articolo, anche i servizi comunque resi anteriormente al 10 giugno 1940. La limitazione prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1958, n. 472, e richiamata nel comma precedente, non si applica nei confronti di coloro ai quali sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come ufficiali di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali, graduati o militari di truppa delle categorie in congedo.
Testo in vigore dal 14 luglio 1961 al 3 agosto 1965
