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A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1958, n. 472, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e per i sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, sono utili ai fini di pensione, con la limitazione indicata in detto articolo, anche i servizi comunque resi anteriormente al 10 giugno 1940. La limitazione prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1958, n. 472, e richiamata nel comma precedente, non si applica nei confronti di coloro ai quali sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come ufficiali di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali, graduati o militari di truppa delle categorie in congedo.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 giugno 1965, n. 808
1La L. 26 giugno 1965, n. 808 ha disposto (con l'art. 3) che "La norma contenuta nell'articolo 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550, deve essere interpretata nel senso che la limitazione prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, non si applica nei confronti di coloro ai quali, sia per effetto di dette leggi sia in virtu' del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 24111, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, o di ogni altra disposizione legislativa, sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come ufficiali di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali, graduati o militari di truppa delle categorie in congedo."
Testo in vigore dal 3 agosto 1965 al 9 ottobre 2010
