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Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del congedo assoluto iscritti nel ruolo d'onore sono estese le disposizioni dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 472, per i servizi militari comunque prestati a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nonche' le disposizioni dell'articolo 2, primo comma, della predetta legge, quali risultano modificate dal precedente articolo 1.
Testo in vigore dal 14 luglio 1961 al 9 ottobre 2010
