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Il termine indicato nell'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per l'applicazione dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e' prorogato al 31 gennaio 1953; esso e' prorogato al 31 marzo 1953 per i decreti di esproprio di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-20;2377~art3 · fonte del testo