Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
La meta' dei terreni costituenti il terzo residuo, conservabile dal proprietario a trasformazione eseguita, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e' aumentata di una quota pari al 15 per cento della intera superficie costituente il terzo residuo, per ciascun figlio, oltre il terzo, compresi i premorti con discendenza, entro il limite massimo dell'intero terzo trasformato.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008
