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A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 2 aprile 1952, n. 339, le permute ivi previste possono essere effettuate con i proprietari espropriandi nei comuni di Contarina, Donada, Loreo, Porto Tolle, Rosolina in provincia di Rovigo e nel comune di Cavarzere in provincia di Venezia, anche se i terreni oggetti della permuta, siti fuori del comprensorio di riforma, siano pervenuti in proprieta' ai predetti dopo il 1 dicembre 1951 e non oltre il 30 giugno 1952.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-20;2377~art5 · fonte del testo