Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1967 al 22 dicembre 2008. 150 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I vincoli, limitazioni e divieti di cui al precedente articolo debbono essere specificamente indicati nell'atto di trasferimento del fondo a seguito di riscatto da parte dell'assegnatario; e ne deve essere fatta menzione nella relativa nota di trascrizione. A tutti gli atti e formalita' relativi a tale acquisto si applicano le riduzioni e le agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224. La durata dell'esenzione dalle imposte fondiarie concessa per i terreni di riforma fondiaria, ai sensi dello articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e' prorogata per otto anni. Il credito dell'Ente derivante dai piani di ammortamento di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e' garantito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dello articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-05-29;379~art5 · fonte del testo