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Le disdette previste dall'art. 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, modificato dall'art. 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dalla legge 6 giugno 1952, n. 670, nonche' dall'art. 5 della legge 16 giugno 1951, n. 435, richiamato dalla legge 11 luglio 1952, n. 765, possono essere effettuate dagli enti e sezioni speciali di riforma fondiaria anche per i terreni dei quali gli enti e sezioni stesse siano divenuti comunque proprietari.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008
