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Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti articoli, fino a quando non sia istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, il quale e' tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto di cui si assume la non autenticita', la designazione della competente sezione del Consiglio superiore delle belle arti. Nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice e' tenuto altresi' ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 21 aprile 1988
