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I proprietari di fabbricati distrutti per ottenere la concessione dei benefici di cui alla presente legge devono presentare domanda al Genio civile, corredata dello stato di consistenza del fabbricato distrutto, del progetto dei lavori di ricostruzione e dei documenti comprovanti la proprieta' dell'area. E' ammesso per i proprietari che ricostruiscano in sito che la dimostrazione sia fatta nei modi indicati nel penultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261. Gli Uffici del genio civile dovranno tenere a disposizione del pubblico un elenco aggiornato delle domande ricevute.
Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 16 dicembre 2010
