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L'accertamento e la determinazione della base imponibile per l'imposta di famiglia, sono distinti ed autonomi da quelli riguardanti i tributi erariali. Nella determinazione dell'imponibile, di cui all'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' data facolta' ai Comuni di applicare, con deliberazione del Consiglio comunale, coefficienti di riduzione, fino ad un massimo del 50 per cento, per i redditi da lavoro dipendente, per i redditi degli artigiani e dei coltivatori diretti, in relazione alla parte di reddito riguardante il lavoro manuale, con possibilita' di graduazione del beneficio in ragione inversa, all'ammontare del reddito e di fissare limiti oltre i quali e' escluso detto beneficio.
Testo in vigore dal 30 settembre 1960 al 22 marzo 1963
