[1]Sono nulle le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento dell'unita' poderale.

[2]La nullita' puo' essere fatta valere da ciascuno dei coeredi dell'unita' poderale, dagli Enti di colonizzazione o dai Consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero entro il termine di cinque anni dalla data in cui e' stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Testo vigente dal 13 agosto 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-06-03;1078~art4 · fonte del testo