Art. 4
[1]Sono nulle le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento dell'unita' poderale.
[2]La nullita' puo' essere fatta valere da ciascuno dei coeredi dell'unita' poderale, dagli Enti di colonizzazione o dai Consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero entro il termine di cinque anni dalla data in cui e' stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Testo vigente dal 13 agosto 1940
