[1]Sono nulli gli atti tra vivi che abbiano per effetto il frazionamento dell'unita' poderale, salvo quanto e' disposto nel secondo comma dell'articolo precedente.

[2]La nullita' puo' essere fatta valere, nel termine di cinque anni dalla data dell'atto, dal titolare dell'unita' poderale, dagli enti di colonizzazione o dai Consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero.

Testo vigente dal 13 agosto 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-06-03;1078~art3 · fonte del testo