Art. 3
[1]Sono nulli gli atti tra vivi che abbiano per effetto il frazionamento dell'unita' poderale, salvo quanto e' disposto nel secondo comma dell'articolo precedente.
[2]La nullita' puo' essere fatta valere, nel termine di cinque anni dalla data dell'atto, dal titolare dell'unita' poderale, dagli enti di colonizzazione o dai Consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero.
Testo vigente dal 13 agosto 1940
