Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Sono autorizzati a continuare nell'esercizio della professione, ma soltanto presso gli stranieri, ai termini dell'ultimo comma dell'art. 53 della legge 1° agosto 1907, n. 636, testo unico, i medici ed i chirurghi diplomati all'estero, che al promulgarsi della presente legge siano da oltre tre anni iscritti nei ruoli dei contribuenti, per i redditi della ricchezza mobile, derivanti dall'esercizio professionale.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 10 luglio 1910.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: LUZZATTI.
tolto: Visto, Il guardasigilli: FANI.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-10;455~art11 · fonte del testo